Basta sfruttamento negli appalti: la mozione nelle città

Da oltre un anno noi di UP! ci battiamo con la campagna sotto dieci è sfruttamento per la dignità salariale di tutti i lavoratori e lavoratrici, attraverso l’introduzione di un salario minimo legale.
Per far crescere e allargare la lotta per un salario minimo nazionale, in questa fase politica, bisogna farla vivere nei nostri territori e nelle nostre città.

Un terreno di lotta cruciale sono il settore pubblico e le amministrazioni comunali, divenuti ormai lo scenario di un crescente sfruttamento del lavoro e di diseguaglianze sempre piú profonde fra lavoratori.

Gli appalti comunali, in particolare, rappresentano uno dei primi fronti in cui é urgente portare la lotta contro quei salari da fame che diventano sempre più la norma nel sistema perverso dei servizi esternalizzati.

Per questo come attivisti e attiviste di UP – Su la testa! abbiamo deciso di aprire un nuovo versante della nostra campagna, con una mozione rivolta alle giunte e i consigli comunali per la tutela della dignità salariale negli appalti comunali. Una mozione che stiamo mettendo già ora a disposizione di decine di coalizioni civiche e organizzazioni politiche che condividono con noi questa battaglia.

Nella mozione che abbiamo scritto chiediamo:
 1) di vincolare il trattamento economico di tutti i lavoratori impiegati in un pubblico appalto, qualsiasi sia la tipologia di contratto individuale di lavoro, almeno ai minimi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e di parte datoriale comparativamente più rappresentativi a livello nazionale in base al settore merceologico in cui l’appaltatore opera.

2) di predisporre appalti pubblici socialmente responsabili preferendo così le offerte che garantiscono il maggior trattamento retributivo per i lavoratori.

3) di introdurre una soglia minima retributiva su base oraria al di sotto della quale non sia ammissibile per l’appaltatore pagare i lavoratori, pari a dieci euro lordi l’ora.

Ci vediamo l’11 marzo a Bologna, presso la sede di Coalizione Civica Bologna, per la presentazione pubblica della mozione.

Il testo della mozione per la dignità retributiva negli appalti comunali

Premesso 

che ogni pubblica amministrazione quando agisce sul mercato per acquisire beni, forniture e servizi effettua una valutazione delle proprie esigenze e sceglie le modalità per soddisfare tali esigenze attraverso le procedure previste nel D.Lgs. 50 del 2016; 

che il D.Lgs. 50 del 2016 dispone che l’aggiudicazione dei contratti pubblici deve avvenire in un contesto effettivamente trasparente e concorrenziale e che la scelta del pubblico contraente deve ricadere sul concorrente che abbia effettivamente presentato l’offerta “migliore”; 

che tale meccanismo di scelta dell’offerta “migliore” avviene attraverso il sistema dei criteri di aggiudicazione dell’appalto che sono individuati nell’art. 95 nel i) “criterio del minor prezzo” e nel ii) “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” (da ora OEPV); 

che nell’ambito dei criteri di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa è diventata la regola nell’affidamento di appalti e concessioni, mentre il prezzo più basso ha assunto una portata residuale; 

che, in particolare, il criterio dell’OEPV è vincolante in caso di “contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche’ ai servizi ad alta intensita’ di manodopera”; 

che l’aggiudicazione in virtù dell’OEPV consente una soddisfazione complessiva delle esigenze della stazione appaltante, sulla base di una valutazione effettuata su criteri sia qualitativi sia quantitativi; 

che tali criteri valutativi, ai sensi dell’art. 95 co. 6, devono essere oggettivi e riguardare “aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto”. In particolar modo, ai sensi del comma 10 del suddetto articolo, “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (…)”; 

che il trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati nell’appalto, secondo le norme del D.Lgs. 50 del 2016 è quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare è previsto: 

che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente (All’art. 30, comma 4) 

che tale norma si applica anche in caso di subappalti, tenuto conto che all’ art. 105, comma 9 è previsto che l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. 

che ai fini della valutazione della congruità dell’offerta con cui si partecipa alla gara d’appalto l’offerta è considerata anormalmente bassa se la stazione appaltante ha accertato il mancato rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ma anche dai contratti collettivi. (30, comma 4, norma richiamata dall’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016) 

che l’operatore economico può essere escluso quando la stazione appaltante dimostra la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, come previsto dall’ art. 80, comma 5, lett. a, d.lgs. n. 50/2016. 

che, infine, il Codice dei contratti pubblici dispone, all’articolo 50, che per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale […] i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono […] specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

che con riguardo ai minimi retributivi negli appalti pubblici la proposta di direttiva europea sul salario minimo, all’articolo 9, prevede che gli Stati membri adottino misure adeguate a garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, si conformino ai salari stabiliti dai contratti collettivi per il settore e l’area geografica pertinenti e ai salari minimi legali, laddove esistenti. 

che la sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2015, n. 51 ha stabilito che anche se nel tempo sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell’attuazione della garanzia costituzionale di cui all’art. 36 Cost., non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del salario minimo legale, suggerito dall’OIL come politica per garantire una “giusta retribuzione” oppure attraverso il rinvio vincolante alla contrattazione collettiva 

che la rete italiana di attiviste e attivisti Up- Su la testa! ha promosso la campagna “Sotto dieci è sfruttamento” che propone di estendere i minimi retributivi previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale a tutti i rapporti di lavoro, anche non subordinato, e di fissare una soglia salariale minima pari a 10 Euro lordi l’ora, a titolo di retribuzione di base che deroghi i minimi retributivi del contratto collettivo ogni volta che questi prevedano una soglia inferiore al fine di dare reale attuazione all’art. 36 della Costituzione 

Considerato

che la recente Comunicazione della Commissione Europea del 18 giugno 2021 (2021/C 237/01) recante “Acquisti sociali – Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)” dimostra una crescente consapevolezza del ruolo degli acquirenti pubblici i quali, attraverso acquisti che prendano in considerazione obiettivi sociali durante l’intera procedura di appalto, possono “promuovere opportunità di lavoro, il miglioramento del livello di competenze e la riqualificazione della forza lavoro, condizioni di lavoro dignitose, l’inclusione sociale, la parità di genere e la non discriminazione, l’accessibilità, una progettazione adeguata per tutti, il commercio etico nonché cercare di conseguire un rispetto più ampio degli standard sociali”; 

che il Comune di (…) ritiene assolutamente prioritario assumere ogni iniziativa possibile affinché siano assicurate condizioni di lavoro di alta qualità e un adeguato salario dei lavoratori nel territorio, specialmente nel contesto delle attività e dei servizi che vedono come protagonista detto ente pubblico in qualità di datore di lavoro e di stazione appaltante; 

Visto che gli enti pubblici locali possono svolgere un significativo ruolo nell’attivazione di procedure di “appalti pubblici socialmente responsabili” utilizzando specifici requisiti premiali che valorizzano gli aspetti sociali dell’appalto nell’ambito della valutazione dell’OEPV così come confermato anche da recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2021, n. 7053), quali ad esempio il criterio del miglior rapporto ore di lavoro/retribuzione; 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

A vincolare il trattamento economico di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto e negli eventuali subappalti, qualsiasi sia la tipologia di contratto individuale di lavoro, almeno ai minimi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e di parte datoriale comparativamente più rappresentativi a livello nazionale in base al settore merceologico in cui l’appaltatore opera. 

A escludere l’applicazione di quei contratti collettivi nazionali che, benchè sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e di parte datoriale comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, prevedono minimi retributivi che violano i parametri di sufficienza e proporzionalità previsti dall’art. 36 della Costituzione, vincolando l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori all’applicazione dei minimi retributivi previsti dai CCNL, che siano conformi a Costituzione. 

Ad aprire un tavolo tecnico per verificare la possibilità di inserire clausole premiali negli appalti pubblici per chi garantisce migliori trattamenti economici per i lavoratori e miglior qualità del lavoro, promuovendo la diffusione della contrattazione di secondo livello a tale scopo, individuando inoltre meccanismi che nel rispetto dell’art. 95 del codice degli appalti possano favorire il miglior rapporto ore di lavoro/retribuzione; 

A introdurre una soglia minima retributiva su base oraria al di sotto della quale non sia ammissibile per l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori pagare i lavoratori, pari a dieci euro lordi l’ora. 

A sottoscrivere, entro 6 mesi dall’approvazione della seguente mozione, un protocollo d’intesa tra Amministrazione comunale, Consigli di amministrazione degli Enti municipalizzati e parti sociali al fine di rendere operativa e dare piena attuazione a tale mozione. 

Ad inoltrare il presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato, dandone adeguata pubblicizzazione al fine di promuovere l’approvazione di una Legge sul salario minimo.